L’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale.
Occorre avere prova, non già della consegna, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo. Infatti l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione Pres. Esposito – Rel Putaturo con l’ordinanza n. 15782 del 17 maggio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È APPLICABILE SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO SCOPO DERIVANTE DA RICEZIONE LETTERA INFORMATIVA DEPOSITO A CASA COMUNALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Berrino – Rel. Marchese | 28.06.2022 | n.20683
NON È APPLICABILE SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO SCOPO DERIVANTE DA RICEZIONE LETTERA INFORMATIVA DEPOSITO A CASA COMUNALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Berrino – Rel. Marchese | 28.06.2022 | n.20683
NON OCCORRE LA QUERELA DI FALSO ESSENDO MERE PRESUNZIONE, SUPERABILI CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA
Ordinanza | Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Rossetti | 02.09.2022 | n.25885
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