Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento e/o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale.
Tale avviso deve essere sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate o su di esso deve essere annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo ed è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Chindemi – Rel. Stalla, con la sentenza n. 36225 del 12 dicembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON OCCORRE LA QUERELA DI FALSO ESSENDO MERE PRESUNZIONE, SUPERABILI CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA
Ordinanza | Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Rossetti | 02.09.2022 | n.25885
NON È APPLICABILE SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO SCOPO DERIVANTE DA RICEZIONE LETTERA INFORMATIVA DEPOSITO A CASA COMUNALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Berrino – Rel. Marchese | 28.06.2022 | n.20683
L’AVVISO DI RICEVIMENTO È PARTE INTEGRANTE DELLA RELAZIONE DI NOTIFICA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Esposito – Rel. Putaturo Donati Viscido Di Nocera | 17.05.2022 | n.15782
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