Non può considerarsi tardiva la notifica di un atto di appello avvenuta a mezzo PEC prima all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei difensori domiciliatari costituiti nel giudizio di primo grado ove la casella postale è risultata “piena” e successivamente rinotificato ulteriormente a mezzo del servizio postale dopo soli 4 giorni, atteso che tale ulteriore notifica è espressione di diligenza della parte notificante nell’attivarsi dopo una prima notifica non andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, con conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria in quanto la notificazione si era già perfezionata con la notifica a mezzo pec con casella piena.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Aosta, Giudice Paolo De Paola nella sentenza n.70 del 18 febbraio 2022, con la quale si riteneva valida la notifica effettuata fuori termine di un appello ad una sentenza del giudice di Pace e veniva statuita la revoca della sentenza con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e condanna del convenuto in appello alla refusione delle spese processuali.
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