L’accoglimento di un’opposizione ex art. 615 cpc, qualificata dal giudice come opposizione ex art.617 cpc va impugnata con ricorso per Cassazione e non con l’appello
La erronea qualificazione dell’opposizione è irrilevante ai fini dell’impugnazione.
L’identificazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice.
Ove il giudice adito abbia omesso di qualificare l’opposizione, il giudice dell’impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d’ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione medesima.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Catanzaro, Pres. – Rel. Carmela Ruberto, con la sentenza n. 1437 del 19 dicembre 2022.
In particolare, una banca proponeva appello avverso la decisione con cui il giudice di prime cure, definitivamente decidendo l’opposizione a precetto proposta dai coniugi nei confronti della banca, accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo, in estrema sintesi, che il mutuo fondiario stipulato inter partes posto a base della minacciata esecuzione non fosse idoneo a valere come titolo esecutivo ex art 474 cpc, trattandosi di un mutuo condizionato.
Proposto appello la Corte lo rigettava, dichiarandone l’inammissibilità sostenendo che la decisione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione, in quanto ad assumere rilievo era la qualificazione della domanda – non importando se decisa in modo corretto – da parte del giudice di primo grado.
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