Indiscussa la necessità che il pignoramento sia stato trascritto affinchè il Giudice possa “dare seguito all’istanza di vendita”, non sussiste tuttavia alcuna disposizione di legge che onera il creditore procedente di procedere al deposito dell’istanza di vendita solo in seguito alla trascrizione del pignoramento, a pena di improcedibilità dell’esecuzione.
Nessuna norma ancora la trascrizione del pignoramento ad un momento per forza anteriore all’istanza di vendita, la quale appunto sconta il rispetto del termine decorrente dalla notifica dell’atto di pignoramento e non dalla nota stessa; ciò perché la volontà del creditore va sondata proprio dal rispetto di quello spazio temporale, mentre prima del deposito della documentazione di cui all’art. 567 co. 2 c.p.c. (cui è prodromica la trascrizione del pignoramento) nessun impulso potrà essere dato alla procedura esecutiva a cura del Giudice dell’esecuzione.
Così si è espresso il Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli con la sentenza n.1714 del 13 dicembre 2022.
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