La sospensione ex art. 623 cpc della procedura esecutiva decorre dalla data di pubblicazione della relativa ordinanza e da tale momento è altresì da intendersi sospeso il termine per il deposito della documentazione ex art. 567 cpc eventualmente pendente, che riprende a decorrere solo una volta cessata la causa della sospensione.
Il deposito di atti durante il periodo di sospensione della procedura non può comportarne l’estinzione ma, al più, la dichiarazione di inefficacia.
È legittimo l’intervento da parte di un creditore durante il periodo di sospensione del processo esecutivo, essendo la procedura solo quiescente e non estinta, risultando pertanto precluso il compimento di atti esecutivi, ex art. 626 c.p.c., e non anche l’intervento di altri creditori, che, di per sé, non compiono atti di natura strettamente esecutiva.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. Scolaro, con la sentenza n. 14535 del 6 ottobre 2022.
LA VICENDA PROCESSUALE
La pronuncia origina dal reclamo ex art. 630 cpc, introdotto dal debitore esecutato avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento ai sensi degli artt. 557 e 567 c.p.c. e di conseguente estinzione della procedura esecutiva, sospendendo la procedura esecutiva ex art. 623 cpc.
La procedura era stata sospesa in ragione dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato.
Con la medesima ordinanza, il GE aveva rilevato che il deposito della documentazione ipocatastale ex art. 567 cpc era avvenuto quando la procedura doveva già ritenersi sospesa e che l’esecuzione di atti di impulso, quale l’istanza di vendita, o di adempimento di oneri processuali, non rendesse comunque la procedura nulla, essendo gli atti semplicemente inefficaci.
Il reclamante sosteneva che tale decisione doveva ritenersi erronea, poiché il G.E. non aveva ritenuto illegittimo il deposito di cui all’art. 567 c.p.c. eseguito dal creditore procedente, “colpito da radicale invalidità, in quanto compiuto in difetto di titolo esecutivo”; non riconoscendo l’inefficacia del deposito della documentazione ipocatastale; e che non aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento, per essere irrimediabilmente spirato il termine per il deposito della documentazione ipocatastale, ex art. 567 c.p.c., con conseguente estinzione della procedura esecutiva e ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
LA DECISIONE
Il Collegio, esaminate le domande di parte ha respinto il reclamo.
In primo luogo, ha osservato che, per stessa ammissione di parte reclamante, la creditrice procedente aveva provveduto al deposito dell’istanza di vendita e successivamente anche al deposito della documentazione ipocatastale nel rispetto dal termine previsto dal codice di rito.
Tanto premesso, sebbene la procedura esecutiva dovesse considerarsi sospesa a far data dalla pubblicazione dell’ordinanza, la procedente non era incorsa in alcuna decadenza, poiché doveva considerarsi sospeso anche il termine per il deposito della documentazione, termine che riprende a decorrere non appena cessata la causa di sospensione.
In ogni caso, il deposito di atti durante la sospensione della procedura, non può comportarne l’estinzione, ma al più la dichiarazione di inefficacia dei singoli atti.
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