Il correntista che agisca in giudizio sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell’ipotesi di accertamento di poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca, deve provare l’esistenza del proprio credito anche ai soli fini di un’azione di mero accertamento, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c..
Quando il correntista eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle valute e/o commissione di massimo scoperto, eccetera) necessariamente assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tale interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico al periodo in cui sono state applicate e fornendo un proprio ricalcolo completo dei rapporti con l’applicazione degli interessi delle altre voci ritenute corrette.
Gli estratti di conto scalari non sono sufficienti ai fini della dimostrazione delle competenze ritenute illegittimamente addebitate, essendo a tal fine necessario fornire la serie completa degli estratti analitici.
L’inadeguatezza di qualsiasi metodo contabile cd. ’sintetico’ di ricostruzione del rapporto di conto corrente in quanto strutturalmente inidoneo a fornire risultati attendibili.
Così si è pronunziato il Tribunale di Brescia, Giudice Elena Fondrieschi, con la sentenza n. 2872 del 29/11/2022.
Nel caso di specie accadeva che una società conveniva in giudizio la banca presso la quale intratteneva rapporti di conto corrente perché venisse accertata e dichiarata la nullità delle clausole con le quali si prevedeva la corresponsione di interessi passivi usurari e comunque nella misura ultralegale, con la conseguente dichiarazione di non debenza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese.
Si costituiva la banca la quale chiedeva – in via preliminare – l’inammissibilità della domanda oltre alla prescrizione del credito e – nel merito – di respingere la medesima perché priva di fondamento con condanna dell’attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale, analizzate le istanze delle parti, ritenuta non provata la domanda proposta dall’attrice, in quanto priva della documentazione integrale che consentisse la ricostruzione precisa degli importi alla medesima addebitati illegittimamente, la rigettava con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VANNO FORNITI ESTRATTI E CON ELEMENTI CERTI, LA CARENZA NON PUÒ ESSERE SUPPLITA DA CTU
Sentenza | Tribunale di Matera, Giudice Maria Cristina Pugliese | 18.05.2022 | n.438
INDEBITO: L’ONERE PROBATORIO È A CARICO DEL CORRENTISTA CHE AGISCE PER LA RIPETIZIONE
ALLA CARENZA NON PUÒ SUPPLIRSI CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Aponte | 09.05.2022 | n.1055
ONERE PROVA: IL CLIENTE CHE AGISCE DEVE FORNIRE LA PROVA DEI FATTI A FONDAMENTO DELLA SUA PRETESA
OCCORRE INDICARE LE VOCI INDEBITAMENTE COMPUTATE DALLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 22.10.2021 | n.858
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