I vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, ove l’errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo.
Quando invece i vizi implicano violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale, invalidano l’iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Amendola – Rel. Barreca, con l’ordinanza n. 25901 del 15 dicembre 2016.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 168 cpc – Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio
All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.
Disp. att. c.p.c. art. 71 – Nota d’iscrizione a ruolo
La nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
LA DECISIONE
Il Tribunale riteneva che il giudizio di primo grado fosse viziato per irregolarità della nota di iscrizione a ruolo (in cui erano indicati come attori i nominativi dei convenuti), che aveva impedito alla società di avere contezza dell’avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio di merito sull’opposizione da parte dell’opposto, che era stato condannato al pagamento delle spese di lite.
In particolare, una società era rimasta contumace involontaria nel primo grado di giudizio ed era venuta a conoscere della decisione soltanto a seguito della notificazione dell’atto di gravame.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione sul presupposto che il Tribunale non avrebbe potuto affermare la nullità della nota di iscrizione a ruolo e dell’intero procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa della parte già opponente, perché questa non aveva proposto appello incidentale, sostenendo l’irregolarità della nota di iscrizione a ruolo non avrebbe comportato affatto il vizio processuale.
La Corte ha ritenuto che la rilevanza del vizio, consistito nell’invertire la qualità delle parti nella nota di iscrizione a ruolo, di un giudizio ex art. 616 c.p.c., indicando come attori i convenuti e viceversa, avesse tratto in inganno sull’avvenuta iscrizione della causa, così da comportare una lesione del diritto di difesa.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato con conferma della decisione e condanna al pagamento delle spese di lite.
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