Le spese per l’iscrizione di ipoteca giudiziale attengono al procedimento di esecuzione immobiliare, in relazione al quale il creditore procedente vanta il diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 95 c.p.c., all’esito dell’utile conclusione della procedura espropriativa.
Le spese per l’iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all’esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall’art. 2855 c.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Andrea De Magistris, con la sentenza n. 693 del 17 febbraio 2022.
Il caso riguardava l’opposizione formulata avverso un atto di precetto con il quale il creditore intimava, tra le altre, il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo.
Il Tribunale riteneva, sul punto, che le spese di iscrizione ipotecaria non siano immediatamente ripetibili con il precetto sulla base della autoliquidazione eseguita dal creditore, perché esse richiedono l’accertamento giudiziale e possono essere poste a carico del debitore soltanto se, in sede esecutiva, si ritenga di aggredire il bene ipotecato.
Pertanto, solo nel caso in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuova l’espropriazione forzata sui beni ipotecati – e non quindi su altri beni del debitore- le spese per le iscrizioni ipotecarie gli saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 510 c.p.c., con il conseguente riconoscimento del privilegio ex art. 2855 c.c..
L’opposizione ex art 615 c.p.c. veniva, dunque, parzialmente accolta, essendo il precetto notificato illegittimo nella parte in cui il creditore procedente si era auto liquidato le spese di iscrizione e il Giudice ne dichiarava l’inefficacia limitatamente all’importo relativo a tale spesa.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
PRECETTO: LE SPESE ISCRIZIONE IPOTECA GIUDIZIALE NON SONO OGGETTO DI INTIMAZIONE
I DUBBI INTERPRETATIVI DELL’ART. 2846 C.C.
Sentenza | Tribunale di Benevento, dott. Genovese | 04.09.2015 |
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