Nel caso in cui l’attività difensiva – benché iniziata sotto la vigenza del d.m. 55/2014 – si sia conclusa dopo il 23 ottobre 2022 (data dell’entrata in vigore delle nuove tariffe professionali introdotte con d.m. 147/2022) vanno applicati i nuovi parametri retributivi.
I nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
Il principio è stato poi di recente ribadito dagli Ermellini i quali hanno affermato che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello Milano, Pres.- Rel Ferrero con la sentenza 4019 del 20 dicembre 2022.
Nel caso in esame la prestazione da parte del legale era iniziata quando risultava ancora vigente il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in seguito alle vicende processuali, la prestazione si concludeva dopo la data di entrata in vigore dei nuovi parametri forensi introdotti con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e pertanto la Corte disponeva la liquidazione delle spese legali ai sensi della nuova normativa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE GIUDIZIALI: L’OPERATIVITÀ DEI NUOVI PARAMETRI
IMMEDIATAMENTE APPLICABILI ANCHE SE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE È INIZIATA CON VECCHIA DISCIPLINA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Scrima | 13.07.2021 | n.19989
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-giudiziali-loperativita-dei-nuovi-parametri
LA CONDANNA PUÒ ESSERE ESTESA AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale Milano, Giudice Federico Salmeri | 12.01.2021 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno