L’opposizione a precetto notificato senza la necessaria attestazione di conformità al titolo originale deve essere qualificata alla stregua di una opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ad esecuzione non ancora iniziata, con conseguente applicabilità della regola di competenza dettata dall’art. 617 co. 1 c.p.c. secondo cui l’opposizione deve essere proposta innanzi al giudice indicato nell’art. 480 co. 3 c.p.c. ovvero se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze, Giudice Stefano Guglielmi con la sentenza n. 3601 del 27 dicembre 2022.
IL CONTESTO NORMATIVO
Dispositivo dell’art. 617 Codice di procedura civile – Delle opposizioni agli atti esecutivi
PRIMO COMMA: le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Dispositivo dell’art. 480 Codice di procedura civile – Del titolo esecutivo e del precetto
TERZO COMMA: il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
IL CASO DECISO
Un debitore con sede nel comune di Barletta proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c., avverso un precetto notificato senza la necessaria attestazione di conformità al titolo originale, innanzi al Tribunale di Firenze in quanto il creditore aveva eletto domicilio nel comune di Prato.
Il creditore si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze ex artt. 480 e 27 c.p.c. per essere competente a conoscere dell’opposizione ai sensi degli artt. 484 co. 3 e 27 c.p.c. il Tribunale di Trani.
Il giudice ha osservato che non vi era prova circa il possesso di beni del debitore nel comune di Prato eletto come domicilio ovvero circa la residenza ivi di un terzo debitor debitoris, per cui ha statuito la competenza per territorio del giudice del luogo nel quale risultava notificato l’atto di precetto e conseguentemente del Tribunale di Trani per essere la società attrice residente nel comune di Barletta.
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Trani competente per territorio con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È ONERE DI CHI CONTESTA L’INCOMPETENZA CONFUTARE TUTTI I FORI CONCORRENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione Civile sez. VI-3, Pres. Scoditti – Rel. Scrima | 28.07.2020 | n.1601
LA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEVE RIFERIRSI AD UNO O PIÙ AFFARI DETERMINATI
Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Valentina Vitulano | 22.08.2019 | n.4710
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