Quanto all’eccezione relativa alla presunta nullità parziale del contratto di mutuo a fronte della capitalizzazione anatocistica degli interessi, va rilevato, anzitutto, che non vi è prova di quanto sostenuto da parte attrice circa il fatto per cui, “nel piano di ammortamento pedissequo al contratto e nel corso del medesimo rapporto, è stato applicato un Tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del negozio” essendo stato applicato, “in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. “ammortamento alla francese”.
Deve, inoltre, richiamarsi quanto in proposito affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 11400/2014), secondo cui, “nei c. d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia”.
Pertanto, non solo il criterio di determinazione dell’ammortamento del mutuo cd. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo ma l’anatocismo realizzato in conseguenza dell’inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace.
Neppure può sostenersi la tesi dell’illegittimità dell’utilizzo del piano di ammortamento c.d. alla francese perchè non soddisferebbe il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto.
Nella prassi bancaria si distinguono due tipi di ammortamento: quello c.d. “all’italiana”, in cui ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata sul capitale decrescente, si riduce man mano e quello c.d. “alla francese”, in cui ogni rata è costante ma è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi variabile.
L’importo della rata costante dell’ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l’utilizzo del principio dell’interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento, sicchè alcuna censura di indeterminatezza può essere mossa, per ciò solo, al detto piano di ammortamento e alla clausola che lo prevede: al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
Il mutuatario, quindi, paga gli interessi solo sulla porzione scaduta relativa al capitale e non anche sugli interessi scaduti, con ciò consentendosi di superare il motivo di doglianza evidenziato da parte attrice.
Questa è parte della motivazione della sentenza n. 1 del 09 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo, nell’ambito di una controversia in tema di anatocismo nascosto.
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