Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell’originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell’originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’ausiliario e, con ciò, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Oliva, con l’ordinanza n. 35167 del 18 novembre 2021, che ha accolto il ricorso cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione collegiale.
La vicenda prende la stura dall’opposizione presentata dai debitori con due distinti procedimenti, mai riuniti, avverso un decreto ingiuntivo in virtù del quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento in favore del creditore di una somma corrispondente ad un prestito loro erogato, dimostrato da una scrittura di riconoscimento.
Le opposizioni venivano rigettate dal Tribunale, il quale dava atto, in particolare, che la C.T.U. grafica esperita in corso di causa aveva confermato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura di riconoscimento del debito, disconosciuta da uno dei due debitori, era invece risultata autografa.
Uno dei due debitori interponeva appello, lamentando che il giudice di prime cure avesse consentito al creditore opposto di produrre l’originale della scrittura di riconoscimento del debito dopo la scadenza dei termini per il deposito di documenti ed istanze istruttorie, di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.
La Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il debitore alle spese del doppio grado.
Il creditore soccombente proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione, perchè la Corte di Appello aveva omesso di considerare che la produzione dell’originale di un documento già allegato in copia agli atti del giudizio di merito non costituisce nuovo deposito, e dunque si sottrae all’obbligo del rispetto dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.
La Suprema Corte ha rilevato che la procedura di verificazione della sottoscrizione era stata richiesta a mezzo CTU e che in fotocopia al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo era stata allegata la copia della scrittura di riconoscimento del debito la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dal debitore.
Il documento, dunque, era stato certamente prodotto nel giudizio di merito ben prima della scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.
Gli Ermellini hanno quindi affermato che la produzione dell’originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicchè ne è ammissibile il deposito anche in appello e che tale principio è certamente estensibile anche al caso, affine, di deposito dell’originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, e non conosce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta.
In tale ipotesi, anzi, la presenza dell’originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’ausiliario.
Sulla scorta di tali motivazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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