Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (nella specie, ipoteca iscritta contro gli esecutati) può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori sine titulo titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c..
Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo – che è disciplinato dall’art. 499 c.p.c., commi 5 e 6, e trova un antecedente adempimento nell’onere di notifica dell’atto di intervento – costituisce requisito per l’accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicchè spetta ex officio al giudice, con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione, fissare un’apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti sine titulo, disponendone la notifica a cura di una delle parti.
Se il giudice dell’esecuzione omette di fissare l’udienza prevista dall’art. 499 c.p.c., commi 5 e 6, è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinchè l’udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo; ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte nè la richiesta volta alla fissazione dell’udienza di verifica dei crediti, nè quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte.
La contestazione della ritualità dell’intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell’art. 499 c.p.c. integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l’intervento non titolato od equiparato.
In caso di intervento nell’esecuzione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma avente una garanzia ipotecaria prestata dall’esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all’udienza ex art. 499 c.p.c., commi 5 e 6, del sub-procedimento di verifica dei crediti devono essere convocati sia l’esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato ad esercitare il potere processuale di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi sine titulo egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, o, alternativamente, disconoscere.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini, con la sentenza n. 15996 del 18 maggio 2022.
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