L’impugnazione proposta per far dichiarare la nullità dell’atto di precetto per carenza di procura costituisce un’opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché attiene alla regolarità formale dell’atto di precetto.
Nell’ipotesi in cui la procura inviata unitamente all’atto di precetto venga sottoscritta esclusivamente dal legale e non anche dalla parte rappresentata l’atto va considerato nullo; inoltre la costituzione in giudizio in mancanza di rinotifica dell’atto di precetto non può considerarsi sanante con la conseguenza che va dichiarata l’inefficacia dell’atto di precetto notificato.
Con riguardo, invece all’opposizione avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva della parte si configura come un’opposizione preventiva all’esecuzione poiché implica l’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata della medesima in danno dell’opponente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Miriam Iappelli, con la sentenza n. 17290 dell’8 novembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL PRECETTO NON È UN ATTO PROCESSUALE
L’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA PROCURA NON NE DETERMINA L’ILLEGITTIMITÀ
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Salvatore di Lonardo | 01.09.2014 | n.12051
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/il-precetto-non-e-un-atto-processuale
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno