In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012 nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile ad impugnare, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta – l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario implica che la stessa ricevuta di accettazione deve essere generata, al più tardi, entro la ventiquattresima ora del predetto ultimo giorno utile, ossia entro le ore 23:59:59 (UTC), giacché, con l’insorgere del secondo immediatamente successivo, alle ore 00:00:00 (UTC), il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, restando irrilevante che il ricorso sia stato già avviato alla spedizione dal mittente prima di tale momento.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Virgilio – Rel. Saija, con la sentenza n. 1519 del 18 gennaio 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICHE PEC DOPO LE 21: IL PERFEZIONAMENTO AVVIENE QUANDO SI GENERA LA RICEVUTA
INCOSTITUZIONALE RINVIARE ALLE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Morelli | 09.04.2019 | n.75
NOTIFICA PEC: TARDIVA SE ESEGUITA DOPO LE ORE 21 DELL’ULTIMO GIORNO CONCESSO ALLA PARTE
IN TAL CASO SI CONSIDERA PERFEZIONATA ALLE ORE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
Ordinanza | Corte di Cassazione – Pres. Amendola, Rel. Positano | 04.05.2018 | n.10628
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