Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro con nota di accompagnamento
L’inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell’EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole. Benché infatti l’entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio – calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi – diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, come tale individuabile e verificabile dal mutuatario.
L‘ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l’erronea o omessa indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo.
Quanto al piano di ammortamento cosiddetto alla francese, lo stesso è conforme all’art. 1194 c.c., all’art. 120 Tub e non viola il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in quanto gli interessi vengono calcolati solo sulla quota capitale, che è via via decrescente per singola rata.
In linea con la sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione (n.19597/2020), infine, il tasso soglia per gli interessi di mora va calcolato – per un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data antecedente il 14.5.2011- applicando la seguente formula: (TEGM+2.10) x 1.5.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli, con la sentenza n. 4 del 10 gennaio 2023, con la quale è stata rigettata l’opposizione a precetto presentata dai fideiussori ritenendo infondate tutte le eccezioni dai medesimi sollevate relative all’usurarietà del tasso di interesse moratorio, all’illegittimità del regime di capitalizzazione del piano di ammortamento alla francese, all’indeterminatezza del tasso Euribor e, infine, alla nullità del contratto di mutuo per erronea o mancata indicazione dell’ISC.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
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