Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall’art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l’ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Giannaccari, con l’ordinanza n. 13897 del 06 luglio 2020.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
TALE STATO SI ESTENDE ANCHE NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE DEL FALLITO
Ordinanza | Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, Pres. Di Amato – Rel. Cirillo | 19.04.2018 | n.9638
NON È NECESSARIA LA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D’Antonio – Rel. Spena | 30.08.2016 | n.17412
PRESCRIZIONE: È INTERROTTA ANCHE DALLA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO
CIÒ SIA RIGUARDO ALLA SORTE CAPITALE CHE PER GLI INTERESSI MATURATI DURANTE LA PROCEDURA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista | 05.09.2021 | n.1254
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