«Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI – di cui la Banca d’Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con Provvedimento n. 55/2005 – non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle.
Infatti, il Provvedimento sopra indicato non può considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni, quale quella oggetto della presente controversia, sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso.
La clausola “a prima richiesta” contenuta in un contratto di fideiussione non vale a qualificarlo quale contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente a privare il contratto medesimo del carattere di accessorietà rispetto al credito garantito».
Questo il principio espresso dal Collegio di coordinamento con decisione n. 16511 del 29 dicembre 2022.
Il fatto ha riguardato la validità delle fideiussioni rilasciate dal ricorrente a garanzia delle obbligazioni contratte da una società nei confronti dell’intermediario resistente, asseritamente riproduttiva dello schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI e censurato dalla Banca d’Italia, perché ritenuto contrastante con la disciplina Antitrust.
Più precisamente, il ricorrente si doleva della conformità di tale fideiussione allo schema uniforme predisposto dall’ABI e chiedeva di accertare la nullità delle clausole dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55/2005 e, conseguentemente, di affermare l’avvenuta estinzione della fideiussione per il decorso del termine semestrale entro cui il creditore avrebbe dovuto attivarsi per far valere le sue ragioni ex art. 1957 c.c..
Il Collegio di coordinamento ha affermato che l’accertamento della Banca d’Italia non può estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002- 2005), gravando sull’attore l’onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali.
A differenza delle fideiussioni sottoscritte anteriormente all’accertamento che ha portato all’emanazione del Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, le quali possono senz’altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, infatti, per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, invece, il garante-attore potrà giovarsi dell’accertata lesività per le dinamiche concorrenziali, dimostrando la persistenza della intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI.
La mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, quindi, non consente di ritenere provato, né che l’intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d’Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione contestata (e ciò tanto più la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all’anno 2005, potendosi viceversa presumere che in prossimità di quell’anno i modelli contrattuali fossero ancora frutto della intesa sanzionata, ma successivamente sempre in misura minore o nulla), né che l’utilizzo di tali clausole sia l’effetto di quella specifica intesa accertata da Banca d’Italia all’epoca, piuttosto che espressione della convenienza dell’utilizzo di clausole di analogo tenore – di per sé non contrario a norme imperative – per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
Pertanto il Collegio di Coordinamento, in assenza di una indicazione – da parte dell’attore – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, ha ritenuto che la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non potesse essere accolta.
Il Collegio, pertanto, ha rigettato il ricorso.
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