Con riferimento alla disciplina degli atti formati all’estero, il deposito presso un notaio o presso l’archivio notarile distrettuale dell’atto “prima di farne uso nello Stato” – prescritto dall’art. 106, comma 1, n. 4, l. n. 89 del 1913 (legge notarile) – non è elemento perfezionativo dell’atto stesso, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo sulla sua conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 28 legge notarile.
Prova di tale assunto discende dal fatto che, se il vaglio del notaio italiano è superato positivamente, l’atto produce i suoi effetti dalla stipula, non certo dal deposito nell’archivio notarile
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossetti, con la sentenza n. 20315 del 23 giugno 2022.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha statuito che non era invalida la cessione di crediti “in blocco” stipulata all’estero con un atto che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prima del suo deposito presso un notaio italiano.
CONTESTO NORMATIVO
Legge notarile n.89 n. 1913 art. 106
Nell’archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell’atto, e che non debbono essere conservati
negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;
2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell’art. 71;
3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell’articolo 65;
4° ((gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall’obbligo di deposito gli atti previsti dall’articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l’obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l’obbligo di indicare il reddito fondiario dell’immobile oggetto dell’atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione
dell’atto all’ufficio distrettuale delle imposte dirette));
5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall’esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l’art. 6, al cessare dell’esercizio stesso;
7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;
8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all’archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;
9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l’art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;
10° NUMERO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.
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