«L’art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l’annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell’art.1418 comma 2 c.c. l’illiceità del contratto consegue solo all’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un’indagine volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l’invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l’illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell’intero contratto solo ove se ne accerti l’essenzialità rispetto all’assetto d’interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l’annullabilità della transazione.
Nel caso in esame, la parte ricorrente fa valere la violazione di norme imperative in materia di usura e diritti dei consumatori che rivestono carattere essenziale in merito all’assetto complessivo del contratto per cui, sulla base dei principi indicati, non può ritenersi che la transazione intervenuta sia preclusiva della possibilità di fare valere l’invalidità del rapporto derivante dalla lamentata violazione delle disposizioni in materia di usura.
Pertanto, devono essere respinte le difese di parte convenuta con il richiamo alla transazione intervenuta con l’attore».
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 161 del 17/01/2023.
Con la decisione in esame il Giudice respingeva l’eccezione di improcedibilità del giudizio per l’intervenuta transazione proposta da un intermediario, precisando che la parte ricorrente aveva fatto valere la violazione di norme imperative in materia di usura e diritti dei consumatori.
Tali norme, rivestendo carattere essenziale in merito all’assetto complessivo del contratto, fanno si che la transazione intervenuta non precluda la possibilità di fare valere l’invalidità̀ del rapporto derivante proprio dalla lamentata violazione delle disposizioni in materia di usura.
Pertanto, il Giudice di prime cure respingeva le difese di parte convenuta, poggianti sul richiamo alla transazione intervenuta con l’attore, e dichiarava l’invalidità̀ parziale del contratto in esito alla violazione della normativa sull’usura perpetrata contrattualmente.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno