Il contenzioso relativo alla fideiussione ABI per violazione della disciplina anticoncorrenziale di cui al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 ha avuto ad oggetto le fideiussioni omnibus, quale forma di garanzia personale che viene prestata in relazione, non ad uno specifico rapporto contrattuale, ma a tutti i rapporti intrattenuti dal debitore principale, sino alla concorrenza di un determinato importo.
La nullità delle clausole censurate con il menzionato provvedimento di Bankitalia non può dunque estendere i propri effetti, quantunque riporti le clausole dichiarate nulle, con riferimento alle fideiussioni specifiche.
Inoltre, come ormai pacificamente ammesso sia dai Giudici di merito che da quelli di Legittimità, la riproduzione delle clausole vietate può, al più, comportare la sola nullità parziale del contratto di fideiussione, ai sensi dell’art. 1419 c.c.
Tale approdo interpretativo si fonda su più basi ed in particolare sulla lettura costituzionalmente orientata, ai sensi dell’art. 41 Cost. la quale postula il dovere di controllo dell’autonomia privata contemperando tale dovere con il rispetto dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.).
Inoltre, va considerato quanto specificamente previsto dalla stessa disciplina antitrust (così: art. 2, comma 3, Legge 287/1990) anche con riguardo alla “nullità” delle intese vietate e, non ultimo, va tenuto conto dell’interesse protetto dalla disciplina in tema di concorrenza rappresentato dal mercato in senso oggettivo e non soltanto dall’interesse individuale del singolo contraente.
Inoltre, l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., essendo un’eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio dal Giudice e pertanto deve essere tempestivamente proposta da chi abbia interesse a farla valere pena l’inammissibilità.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Aragno – Rel. Giani con la sentenza n. 632 del 24.02.2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
PER QUELLE SPECIFICHE È IRRILEVANTE LA CONFORMITÀ
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA NULLITÀ NON SI APPLICA ALLE GARANZIE SPECIFICHE
LA DECLARATORIA DI NULLITÀ PARZIALE VA SPECIFICAMENTE INVOCATA DA PARTE DEBITRICE
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice dott. Davide De Giorgio | 18.02.2022 | n.375
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