In tema di fideiussioni ABI in relazione all’eccezione di nullità derivata per conformità all’intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d’Italia nel 2005, relativa alla nullità parziale delle clausole numero 2, 6, 8, non è sufficiente allegare e chiedere il rilievo della nullità delle predette clausole, ma deve essere anche specificamente e tempestivamente eccepita, nella prima difesa utile, la decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c., nuovamente applicabile al contratto di fideiussione a fronte del rilevo da parte del giudice della nullità.
Tale eccezione, infatti, trattandosi di decadenza, non può essere rilevata dal giudice, ma solo dalla parte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Davide Ciutto con la sentenza n. 414 del 27/02/2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
IL MOMENTO DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO È IRRILEVANTE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
FIDEIUSSIONI-MUTUO: I LIMITI ALLA DEROGA ALL’ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
IL DEBITORE VA ESCUSSO NEI SEI MESI DALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano | 26.05.2020 | n.9862
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