La riforma del processo civile c.d. “Riforma Cartabia” ha apportato numerose modifiche ed innovazioni al “vecchio processo civile” con lo scopo di velocizzare i tempi della giustizia e di modernizzare gli Uffici attraverso innovazioni tecnologiche che però ad oggi risultano ancora irrealizzate.
Tra i tanti cambiamenti la Riforma è intervenuta anche sulla formulazione dell’art. 492 bis cpc mirando a velocizzare i tempi di ottenimento delle informazioni relative ai beni da sottoporre ad esecuzione assegnando, in via principale, le operazioni agli Ufficiali Giudiziari e, solo in via residuale, come per il passato, attribuendo il potere di controllo al Presidente del Tribunale in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora.
La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare consente al creditore di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione e precisamente:
1.anagrafe tributaria;
2.archivio dei rapporti finanziari;
3.archivio enti previdenziali;
4.ufficio del registro.
La nuova formulazione dell’art. 492-bis c.p.c. diversifica le modalità di accesso a tali strumenti, prevedendo che:
a) prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare;
b) dopo la notifica del precetto e decorso il termine di 10 giorni (art. 482 cpc) non occorre l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’ufficiale giudiziario può direttamente operare il controllo formale della regolarità dell’istanza e accedere alle banche dati mediante collegamento telematico diretto, in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, questi attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile per cui il creditore può accedere direttamente rivolgendosi ai gestori delle banche dati a norma del nuovo art. 155 quinquies disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, senza alcuna autorizzazione.
Un’altra rilevante novità, contenuta nella nuova formulazione della norma, è la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall’articolo 481 cpc a far data dalla proposizione dell’istanza di accesso vuoi se formulata al Presidente del Tribunale, vuoi se formulata direttamente all’Ufficiale Giudiziario.
Sta di fatto che ancora non risulta superato è il problema legato alla possibilità di accesso alle informazioni da parte degli Ufficiali Giudiziari che, alla data dell’8 marzo 2023, non sono stati ancora dotati di collegamenti telematici e di strutture tecnologiche adeguate a consentire l’accesso diretto alle banche dati di cui al quarto comma dell’art. 492 bis cpc e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, disp. att. cpc.
Si ricorda, infine, che per espressa previsione normativa contenuta nell’art. 155-quater, co. 4, disp. att. c.p.c., «L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito»: dal che si dovrebbe poter desumere che, non essendo riconducibile alle parti la mancata predisposizione dei sistemi informatici, altrettanto gratuita dovrebbe essere l’attività di certificazione da parte dell’UNEP.
Va specificato che, a norma dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., laddove l’ufficiale giudiziario attesti che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile, l’istante con la dichiarazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.
Si segnalano i moduli che potranno essere sottoscritti dal Dirigente UNEP per attestare l’impossibilità dell’accesso e consentire al creditore di rivolgersi in forma diretta al Presidente del Tribunale presenti sul Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e su quello di Alessandria .
LA NORMA
Articolo 492 bis Codice di procedura civile (Aggiornato al 28/02/2023)
RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE
PRIMO COMMA Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
SECONDO COMMA L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.
TERZO COMMA Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
QUARTO COMMA Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
QUINTO COMMA Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
SESTO COMMA Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
SETTIMO COMMA L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del Codice Penale.
OTTAVO COMMA Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149 bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
NONO COMMA Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
DECIMO COMMA Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
UNDICESIMO COMMA Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.
ART. 155 quinquies disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
ACCESSO ALLE BANCHE DATI TRAMITE I GESTORI
PRIMO COMMA Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.
SECONDO COMMA L’istante con l’attestazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.
TERZO COMMA Dal rilascio dell’attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.
QUARTO COMMA Si applicano per quanto compatibili l’ottavo comma dell’articolo 492 e il decimo comma dell’articolo 492-bis del codice.
QUINTO COMMA La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma.
In allegato il modello di dichiarazione per attestare l’impossibilità dell’accesso
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