È possibile procedere al deposito dell’istanza ex art. 492 bis cpc presso l’UNEP di Napoli.
Questo è il comunicato inviato dal dirigente UNEP, dr. Aniello Di Blasio del 11.3.2023 ove è stato chiesto all’Autorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di voler comunicare con urgenza ai propri iscritti che sarà possibile presentare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 presso l’Ufficio del Preposto al Settore Esecuzioni, dr.ssa Florinda Ranieri, previa PRENOTAZIONE sulla piattaforma dedicata dell’Unep Napoli.
https://www.corteappello.napoli.it/ufficigiudiziari/Unep_napoli/unep_napoli.aspx
Per la presentazione dell’istanza sarà necessario fornire all’Ufficio titolo e precetto che saranno visionati e restituiti al momento della consegna della prevista attestazione.
Grato per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
Facciamo il punto della situazione
La riforma del processo civile entrata in vigore il 28 febbraio 2023 ha da subito destato dubbi relativamente all’effettiva portata innovativa specie con riguardo all’auspicata velocizzazione del processo (civile).
La riforma Cartabia ha toccato il processo civile nella sua interezza modificando anche alcune norme del processo esecutivo.
Di particolare interesse pratico e applicativo è risultata la modifica apportata al testo dell’art. 492 bis cpc dal momento che, anche prima dell’intervenuta riforma, tale mezzo d’indagine messo a disposizione del creditore è risultato di complessa attuazione.
La nuova formulazione dell’art. 492 bis cpc diversifica le modalità di accesso agli strumenti apprestati dall’ordinamento per l’ottenimento delle informazioni relative ai beni da sottoporre ad esecuzione, prevedendo che:
a) prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare;
b) dopo la notifica del precetto e decorso il termine di 10 giorni (art. 482 cpc) non occorre l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’ufficiale giudiziario può direttamente operare il controllo formale della regolarità dell’istanza e accedere alle banche dati mediante collegamento telematico diretto; in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, questi attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile per cui il creditore può accedere direttamente rivolgendosi ai gestori delle banche dati a norma del nuovo art. 155 quinquies disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, senza alcuna autorizzazione.
Un’altra rilevante novità, contenuta nella nuova formulazione della norma, è la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall’articolo 481 cpc a far data dalla proposizione dell’istanza di accesso vuoi se formulata al Presidente del Tribunale, vuoi se formulata direttamente all’Ufficiale Giudiziario.
Ebbene, proprio con riferimento alle nuove modalità di presentazione dell’istanza ex art. 492 bis cpc (il ricorso al Presidente del Tribunale è solo residuale e limitato a casi particolari) è sorto il problema legato alla possibilità di accesso alle informazioni da parte degli Ufficiali Giudiziari che, alla data del 15 marzo 2023, non sono stati ancora dotati di collegamenti telematici e di strutture tecnologiche adeguate a consentire l’accesso diretto alle banche dati di cui al quarto comma dell’art. 492 bis cpc e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, disp. att. cpc.
In tale panorama di incertezza numerosi sono stati gli interventi sia da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati sia, a livello centrale, le richieste di chiarimento formulate dai rappresentanti politici (vedi Interrogazione n. 3-00272 della seduta parlamentare n. 46 del 7 marzo 2023).
In attesa di un definitivo chiarimento da parte del Ministero competente alcuni virtuosi Uffici NEP, tra i quali si segnala quello presso la Corte d’Appello di Napoli che ha diffuso la Circolare N. 037/11032023, hanno provveduto a fornire delle prime indicazioni alla Classe Forense.
In particolare, la Dirigenza dell’UNEP presso la Corte d’Appello di Napoli ha specificato che:
“Vista la temporanea impossibilità di codesto Ufficio NEP di procedere in autonomia all’interrogazione delle banche dati per le ricerche telematiche in ottemperanza al nuovo dettato normativo giusto mancato collegamento informatico da parte del Ministero della Giustizia; Considerato opportuno, per una miglior regolamentazione del servizio, disporre che anche per le richieste in oggetto si proceda ad una preventiva prenotazione per la corretta e puntuale verifica dei titoli e precetti introduttivi dell’istanza di ricerca telematica presso le banche dati.”
Pertanto, in attesa della definitiva attivazione degli strumenti informatici necessari a rendere autonomi gli Uffici e rapida la procedura – anche allo scopo di non dover procedere alla rinotifica del precetto come previsto dalla nuova norma – è possibile procedere al deposito dell’istanza ex art. 492 bis cpc secondo le nuove modalità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NUOVO ART. 492 BIS CPC VECCHI PROBLEMI: L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON HA IL COLLEGAMENTO TELEMATICO
DOPO LA NOTIFICA DEL PRECETTO È SUFFICIENTE ATTESTATO UNEP CHE DICHIARI L’IMPOSSIBILITÀ ALL’ACCESSO DIRETTO A BANCHE DATI
Articolo Giuridico | 08.03.2023 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/nuovo-art-492-bis-cpc
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE È COMPETENTE SOLO IN CASO DI URGENZA E PRIMA CHE SIA DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 482
Articolo Giuridico | Tribunale di Roma, Presidente Federico Salvati | 06.03.2023 |
NUOVO ART. 492 BIS CPC: INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
SI È CHIESTO DI CHIARIRE LE INIZIATIVE DA ASSUMERE PER LA RAPIDA ATTUABILITÀ DEL DISPOSTO NORMATIVO
Articolo Giuridico | 07.03.2023 | n.3-00272
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