Il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poichè l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. 23149/2022); il mutuo solutorio non è nullo, poichè il ripianamento delle passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell’importo mutuato (cass. 37654/2021); il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, per esempio a mezzo degli art. 182 bis e 182 quater L.F. (Cass. 4964/2021).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Fabio D’Amore, con la sentenza n. 2252 del 15 dicembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: VALIDO AL FINE DI RIPIANARE PREGRESSA ESPOSIZIONE DEBITORIA
NON È UN MUTUO DI SCOPO: LECITO PER RIPIANARE I DEBITI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
MUTUO: HA CAUSA LECITA IL CONTRATTO UTILIZZATO DALLA BANCA PER RIPIANARE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA
LA CONCESSIONE DI UNA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER UN CREDITO IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE COSTITUISCE UNO SCAMBIO ECONOMICO MERITEVOLE DI TUTELA GIURIDICA
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon | 13.03.2019 | n.504
MUTUO: LECITA LA CAUSA ANCHE SE CONCESSO PER RIPIANARE UN DEBITO
LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE NON TRAVOLGE IL FINANZIAMENTO CONCESSO PER L’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 15.05.2017 | n.814
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