La disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 34600 del 24 novembre 2022.
IL CONTESTO NORMATIVO: ART. 117 T.U.B.:
1.I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2.Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3.Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4.I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. [Soppresso]
6.Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7.In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8.La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.
LA MOTIVAZIONE
La Suprema Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso relativo alla violazione o falsa applicazione della L. n. 152 del 1994, artt. 5 e 6.
Specificamente, la doglianza riguardava l’applicazione dell’interesse sostitutivo operante in ragione della accertata nullità della clausola di determinazione del tasso con rinvio agli usi su piazza.
La Corte di appello aveva ritenuto che dovesse farsi luogo all’applicazione dell’interesse di cui all’art. 1284 c.c. fino all’entrata della L. n. 154 del 1992 e all’applicazione del saggio previsto dall’art. 5 della detta legge, coincidente con quello di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b., per il periodo successivo.
Secondo il ricorrente tale soluzione risultava in contrasto con il principio di irretroattività della legge.
Nel passaggio motivazionale la Suprema Corte ha affermato che in base all’art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 restano regolati dalle norme anteriori e che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. n. 154 del 1992, art. 4 poi trasfuso nell’art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l’irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo dettata dal legislatore.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: LA DISCIPLINA DELLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM È DEROGABILE DAL CICR
IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO PUÒ ESSERE STIPULATO ANCHE IN FORME ALTERNATIVE A DETERMINATE CONDIZIONI
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte-Rel. Velotti | 28.10.2021 | n.2738
L’ART. 117 TUB NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Rel. Colella | 03.08.2020 | n.1462
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