L’onere probatorio relativo all’esistenza dell’intesa illecita in violazione della disciplina sulla concorrenza all’epoca della sottoscrizione delle fideiussioni grava sulla parte che ne ha eccepito la nullità (art. 2697 co. 2 c.c.).
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 – non è sufficiente ad assolvere all’onere probatorio in quanto l’istruttoria alla base di tale provvedimento copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo.
In altri termini, il rilevante iato temporale tra l’accertamento della Banca d’Italia e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità, fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall’intesa accertata ormai nel 2005.
Spetta così al garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto “a valle”, ovvero l’applicazione uniforme, all’epoca della sottoscrizione dell’atto fideiussiorio, delle clausole 2, 6, e 8 (cd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.) dello schema predisposto dall’ABI.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Michele De Palma con la sentenza n. 3590 del 4 ottobre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: IL GARANTE HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA
NON È SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA GARANZIA PER CONTRARIETÀ ALLA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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