In tema di deposito telematico degli atti processuali, se la parte, dopo aver presentato telematicamente la propria comparsa e ricevuto in termini la c.d. seconda PEC, si vede rifiutare il deposito dalla cancelleria per un errore fatale incolpevole e spontaneamente provvede alla rinnovazione dell’incombenza nel corretto formato pdf ex art. 34 d.m. n. 44/2011, la sua costituzione deve ritenersi tempestiva. Il deposito telematico, infatti, si considera avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, la c.d. seconda PEC, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. È escluso, quindi, che le comunicazioni successive, quali i controlli automatici e l’accettazione vera e propria, possano inficiare l’esito positivo della procedura.
Diversa è invece la funzione della terza e quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l’esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell’effetto giuridico di deposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l’atto stesso o i suoi allegati.
Pertanto, il deposito telematico si perfeziona con la generazione della RdAC, e che il successivo rifiuto da parte della Cancelleria è irrilevante ed è insuscettibile di invalidare retroattivamente il deposito, sempre che, ovviamente, l’atto venga successivamente inviato effettivamente nel fascicolo dopo il messaggio di rifiuto da parte della cancelleria.
Importante è che la RdAC sia generata entro il relativo termine di scadenza, anche nell’ipotesi in cui ad esso faccia seguito un rifiuto da parte della cancelleria a termine ormai decorso.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. D’Amore – Rel. Quaranta, con la sentenza n. 5465 del 22 dicembre 2022, che non ha accolto l’eccezione di intervenuta decadenza dell’appello incidentale formulata dall’appellante.
Nel caso di specie, per mero errore di digitazione, era stato indicato un numero di R.G. errato, con un’inversione dei primi numeri componenti lo stesso, errore rilevato soltanto da verifiche in cancelleria il primo giorno utile; quindi, un mero errore materiale di scrittura aveva determinato il rifiuto degli atti da parte della cancelleria stessa.
Tuttavia, parte convenuta si era comunque attivata per il deposito cartaceo successivo al messaggio di errore nel primo giorno utile, provvedendo anche a depositare nuovamente l’atto nel fascicolo, unitamente ad una istanza di rimessione in termini, così sanando l’errore materiale.
L’atto di costituzione con appello incidentale era stato poi effettivamente inviato nel fascicolo telematico, oltre che depositato cartaceamente.
La Corte d’Appello, alla luce dei criteri suddetti, ha ritenuto che il nuovo invio della comparsa di risposta, a fronte del primo deposito su un registro errato, avesse comportato l’eliminazione dell’errore materiale che aveva impedito l’inserimento nel fascicolo di un atto già inviato e recepito dal sistema con generazione della RdAC.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ERRORE FATALE – PROCESSO TELEMATICO: SE NON IMPUTABILE ALLA PARTE IL DEPOSITO È TEMPESTIVO
POSSIBILE LA RINNOVAZIONE CON RIMESSIONE IN TERMINI
Sentenza | Corte d’Appello di Palermo, Pres. Pellingra – Rel. Calderaro | 22.03.2023 | n.447
LA SCUSABILITÀ DELL’ERRORE VA ACCERTATA DAL GIUDICE TRAMITE LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA CANCELLERIA
Decreto | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi | 12.12.2016 |
DEPOSITO TELEMATICO TARDIVO: L’ERRORE FATALE NON DETERMINA EFFETTI INVALIDANTI
LA PARTE PUÒ ESSERE RIMESSA IN TERMINI SE L’IMPOSSIBILITÀ NON È IMPUTABILE IN QUANTO CAGIONATA DA UN FATTORE ESTRANEO ALLA SUA VOLONTÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Abete | 08.03.2023 | n.6944
DEPOSITO TELEMATICO: LA TEMPESTIVITÀ È CONDIZIONATA ALL’ESITO POSITIVO DELLA TERZA RICEVUTA
SOLTANTO IN PRESENZA DI ERRORI CD. FATAL, LA CANCELLERIA PUÒ RIFIUTARE L’ATTO
Ordinanza, Tribunale di Milano, Dott. Nicola Fascilla, 23.04.2016
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