La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.
Il deposito del documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Questo il principio di diritto enunciato da Cass. civ., Sez. Unite, Pres. Curzio – Rel. Stalla, con la sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, che, nell’accogliere il ricorso presentato da un contribuente, hanno risolto una questione di massima di particolare importanza circa la nozione di deposito in caso d’uso e l’obbligo di registrazione relativo ai documenti depositati nei procedimenti giudiziari, adottando una soluzione al contrasto sorto tra indirizzi interpretativi difformi in tema di registrazione di un atto di ricognizione di debito.
Le Sezioni Unite di Cassazione hanno esaminato le posizioni assunte dalla giurisprudenza della sezione tributaria della Corte riconducendole a tre filoni interpretativi:
– per il primo di essi, la ricognizione di debito rientra nell’ambito dell’art. 9 della tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986, che assoggetta all’imposizione proporzionale nella misura del 3% gli “(a)tti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”; ciò, essenzialmente, in ragione della considerazione secondo cui è “difficile negare che la patrimonialità pertenga all’obbligazione certificata in una scrittura ricognitiva di debito”;
– per il secondo orientamento, invece, laddove dalla ricognizione non risulti l’esistenza dell’atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante, di modo che non è dato verificare se per esso risulti già versata o meno l’imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, non comportando alcuna innovazione rispetto all’obbligazione contratta, va ricondotta alla previsione di cui all’art. 3, parte prima, della tariffa, che prevede l’assoggettamento all’imposta proporzionale nella misura dell’1% degli “(a)tti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura”, sempre soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso;
-per il terzo orientamento, infine, la ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione nè rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, nè a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un’obbligazione già esistente, deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, nè l’art. 9, parte prima, della tariffa, nè l’art. 3, parte prima della tariffa, ma l’art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d’uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che, nel caso di specie, l’atto di riconoscimento del debito si riferiva espressamente al rapporto fondamentale sottostante, riconoscendo il debitore una situazione giuridica certa nella quale, per effetto di due successive dazioni di denaro, egli doveva restituire al creditore un importo complessivo erogatogli come prestito personale.
L’atto ricognitivo, come quello oggetto del giudizio, è stato ritenuto propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, nè potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento.
In ragione di ciò, le Sezioni Unite hanno ritenuto che debba preferirsi il terzo orientamento sopra menzionato, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell’imposta di registro, all’art. 4, Parte II della Tariffa, che assoggetta, in caso d’uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, sono stati enunciati i già menzionati principi di diritto.
Tuttavia, le Sezioni Unite hanno precisato che se, indipendentemente dal nomen iuris adoperato di “ricognizione di debito”, dovesse riconoscersi alla dichiarazione un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, avente rilevanza patrimoniale, tornerebbe applicabile l’art. 3, parte I della Tariffa, con obbligo di registrazione in termine fisso, da assoggettare a imposta proporzionale secondo l’aliquota dell’1%, da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell’atto dichiarativo (art. 43, comma 1, lett. a, TUR), come espresso nello stesso atto dichiarativo.
Nella fattispecie in esame, essendo incontroversa, in fatto, la natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito, e ribadito che il suo deposito contestualmente ad assegno bancario in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non integrasse “caso d’uso”, il ricorso per cassazione del contribuente è stato accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.
Inoltre, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno