Qualora l’atto processuale sia originariamente formato su un supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell’atto stesso all’ufficio giudiziario), né un’asseverazione di conformità all’originale (…), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato pdf. In applicazione di tale principio, deve ritenersi la validità della notificazione telematica del ricorso per cassazione effettuata mediante la allegazione al messaggio di posta elettronica certificata del documento testuale originale informatico trasformato in pdf.
A mente dell’art. 18 DM 44/2011 non sussiste l’obbligo di sottoscrivere telematicamente il documento allegato alla notificazione.
Va inoltre esclusa la nullità, malgrado l’irritualità della notificazione, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e quindi è venuto a conoscenza del destinatario, il quale ha avuto la possibilità di difendersi pienamente, per cui la notifica di un atto a mezzo pec è sempre valida se ha raggiunto il suo scopo a prescindere dal tipo di file utilizzato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, Giudice Marta Torcini, con la sentenza n. 906 del 24 marzo 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA PEC: NON OCCORRE LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELL’ATTO GIUDIZIARIO IN ESTENSIONE P7M
È SUFFICIENTE SEMPLICEMENTE CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO SIA TRASFORMATO IN FORMATO PDF
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D’arrigo | 28.06.2018 | n.17020
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Pres. Macioce – Rel. Cirillo | 18.04.2016 | n.7665
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