Provvedimento segnalato dall’Avv. Ruggero Petrelli del foro di Genova
Il dovere di consegnare la documentazione contrattuale va ricondotto all’art. 117 T.U.B. il quale prescrive la forma scritta ad substantiam nei contratti bancari.
L’avvenuta consegna della documentazione contrattuale si presume, pertanto, al momento della sottoscrizione di copia del contratto e il cliente che la richiede in un momento successivo avrà l’onere di giustificarne lo smarrimento (Cass. n. 6511/2016).
Ne consegue che il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente si deve presumere, salva l’allegazione della perdita o della distruzione del documento.
Inoltre, l’acclarata indisponibilità della Banca di documentazione ulteriore rispetto a quella consegnata all’opposto impone la revoca del decreto ingiuntivo che non potrebbe essere portato in esecuzione per inesistenza della documentazione oggetto dell’ingiunzione di consegna.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Genova, Giudice Francesca Lippi, con la sentenza n. 614 del 7 marzo 2023, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta da una banca avverso un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale aveva ingiunto all’opponente di consegnare copia della documentazione in suo possesso.
Il Tribunale ha osservato che l’obbligo di consegna da parte della Banca sussiste al momento della stipula e non nel corso del rapporto, salvo il ricorrere di giustificati motivi che, tuttavia, nel caso di specie, non erano stati allegati dal convenuto-opposto.
Ciò ha trovato riscontro anche nel comportamento stragiudiziale dell’opposto, il quale all’esito della propria istanza ex art. 119 e 117 TUB, ha omesso di richiedere chiarimenti e sollevare doglianze alla Banca in merito alla documentazione mancante.
Dal canto suo la banca opponente ha dimostrato di aver consegnato all’opposto tutta la documentazione nella sua disponibilità.
Pertanto, il Tribunale ha rilevato che l’acclarata indisponibilità della Banca di documentazione ulteriore rispetto a quella consegnata all’opposto imponesse la revoca del decreto ingiuntivo, non potendo il medesimo essere portato in esecuzione per inesistenza della documentazione oggetto dell’ingiunzione di consegna.
Il Tribunale infine ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per colpa grave, attesa la condotta dell’opposto sia nella fase stragiudiziale (non contestazione al momento della consegna dei documenti e violazione del principio di buona fede per non aver richiesto l’integrazione degli stessi prima di intraprendere la procedura monitoria) che nella fase processuale (non aver modificato le conclusioni in prima memoria 183 co.6 cpc a fronte della consegna degli estratti conto e in sede di precisazione delle conclusioni in ragione del mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’esistenza della contrattuale).
Pertanto, definitivamente pronunciando, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’opposta alle spese processuali e al pagamento, ex art. 96 c.p.c., di una somma a favore dell’opponente.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA EX ART. 119 TUB: NON C’È DUBBIO CHE IL LIMITE DELLA DECENNALITÀ SI APPLICHI AGLI ESTRATTI CONTO
LA LIMITAZIONE DEGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E CONSEGNA CORRISPONDE AD UN PRINCIPIO GENERALE, CONFORME A BUONA FEDE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Campese | 29.11.2022 | n.35039
CONSEGNA DOCUMENTI: LO SMARRIMENTO CONFIGURA L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
VIENE MENO L’OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE EX ART. 119 TUB
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Alessia D’Alessandro | 10.12.2020 | n.979
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno