L’art. 117 TUB prevede, al comma 6, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Dal momento che l’ISC è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interessi, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Pertanto, la nullità prevista dal citato art. 117, comma 6, TUB, non può essere applicata alla fattispecie in esame, poiché l’ISC non ha alcuna funzione o valore di regola di validità, tantomeno essenziale, del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Deve concludersi, quindi, che, stante il carattere meramente informativo dell’ISC, la sua eventuale difformità rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola, potendo semmai comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Aldo Aratro, con la sentenza n. 613 del 17 gennaio 2023, con cui veniva rigettata, con condanna alla refusione delle spese di lite, la domanda di nullità del contratto di mutuo proposta dal mutuatario, il quale assumeva l’errata indicazione dell’ISC/TAEG all’interno dell’accordo sottoscritto con l’istituto di credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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