Il contratto di locazione registrato, dopo la notifica del pignoramento ma prima della trascrizione presso i pubblici registri della conservatoria, è opponibile alla procedura esecutiva.
Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti, ovvero la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva.
La notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato mentre la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano, con l’ordinanza del 24 marzo 2023.
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