In tema di mediazione obbligatoria per le controversie bancarie, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, nei casi in cui il giudizio venga introdotto con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
L’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2020 dispone che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”
Ciò significa che, laddove l’inosservanza dell’obbligo in parola di esperire la mediazione non sia stato né eccepito dal convenuto – che nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l’azione monitoria – né rilevato d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza utile, non possa essere dichiarata l’improcedibilità dell’actio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso, con la sentenza n. 1033 del 14 marzo 2023.
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il giudice non aveva rilevato d’ufficio la mancata mediazione e né si era espresso sulla richiesta di concessione del termine per esperirla, pure avanzata dall’opposta.
Dal canto suo l’opponente non aveva formulato l’eccezione nella prima difesa utile successiva all’omesso adempimento relativo alla mediazione, ma all’udienza in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pertanto, l’eccezione di improcedibilità era da considerarsi tardiva e andava disattesa.
Per questo motivo, il Giudice ha rigettato l’opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato il debitore alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI PRINCIPALI: MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE
IL MEDIATORE SPIEGA LE RECENTI INNOVAZIONI LEGISLATIVE
Articolo Giuridico | 17.04.2023 |
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799
TARDIVA OVE L’ECCEZIONE È SOLLEVATA CON LE NOTE CONCLUSIONALI
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956
L’IMPROCEDIBILITÀ VERIFICATASI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE NON PUÒ DI PER SÉ COMPORTARE LA CADUCAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO GIÀ EMESSO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo | 18.09.2020 | n.1279
CONTRATTI BANCARI: OBBLIGATORIO ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
LA MANCANZA DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO, A PENA DI DECADENZA, O RILEVATA D’UFFICIO DAL GIUDICE, NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli | 23.07.2019 |
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