L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.
Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Pres. Preden – Rel. Pettiti, con la sentenza n. 21670 del 23 settembre 2013.
La vicenda trae origine da un giudizio riguardate un sinistro stradale che è giunto all’attenzione della Corte di Legittimità e poi alle Sezioni Unite affinché potessero pronunciarsi circa le decadenze e le eccezioni sulla capacità a testimoniare.
In particolare, le SS.UU. hanno trovato soluzione alle seguenti questioni:
1) incapacità a testimoniare non rilevabile d’ufficio quando la parte non formuli l’eccezione prima dell’ammissione del mezzo di prova;
2) formulazione della predetta eccezione con ammissione del mezzo e assunzione della testimonianza non eccepita immediatamente o, in caso di mancanza del difensore della parte, alla prima udienza successiva;
3) eccezione formulata tempestivamente e testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare non reiterata e in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare, è stato affermato che la scelta di sollevare l’eccezione di incapacità a testimoniare resta alla parte senza che all’inattività della stessa possa sopperire l’iniziativa del giudice istruttore.
Inoltre, afferma la Corte che “l’eccezione di incapacità a testimoniare va formulata prima dell’ammissione della prova testimoniale, per l’ovvia ragione che, in mancanza di essa, il giudice, che non può rilevare d’ufficio l’incapacità, non ha il potere di applicare la regola di esclusione prevista dall’art. 246 c.p.c., sicché è tenuto ad ammettere il mezzo, in concorso, ovviamente, coi normali requisiti dell’ammissibilità e rilevanza, sottoposti al suo controllo”.
Peraltro, le SS.UU. ritengono che “la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata”.
In conclusione, in sede di prova testimoniale, ove una parte voglia contestare la capacità di un teste a rendere la deposizione si dovranno compiere le seguenti attività istruttorie:
a) PRIMA del raccoglimento della prova, eccepire l’incapacità a teste;
b) DOPO l’espletamento della prova, eccepire la nullità della deposizione resa del teste;
c) SUCCESSIVAMENTE si dovrà, in sede di precisazione delle conclusioni, contestare l’assunzione in modo preciso e puntuale, ben considerando che in mancanza, tale eccezione si considererà rinunziata e mai più riproponibile.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INCAPACITÀ A TESTIMONIARE: DOPPIA ECCEZIONE PER NON INCORRERE IN DECADENZA
PER MANTENERE FERMA L’ECCEZIONE DI INCAPACITÀ A TESTIMONIARE LA PARTE DOVRÀ SUBITO DOPO PROPORRE LA ULTERIORE ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA PROVA ASSUNTA
Sentenza | Tribunale Reggio Emilia, Giudice Unico dott. Gianluigi MORLINI | 13.02.2013 | n.-
L’INCAPACITÀ A TESTIMONIARE NON PUÒ ESSERE DENUNZIATA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 29.01.2013 | n.2075
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