Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Illuminati & Associati
L’atto dispositivo compiuto dal fideiussore successivamente all’aver prestato fideiussione a garanzia di un credito preesistente, è soggetto all’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., in presenza del solo requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con la sentenza n. 4732 resa in data 04 maggio 2023.
Nella fattispecie in esame, la Banca, titolare di un credito nei confronti dei fideiussori, fondato su un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio i suddetti fideiussori chiedendo l’accertamento dell’inefficacia nei suoi confronti, per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 291 c.c., dell’atto di costituzione della società e di un atto di conferimento di immobili.
Si costituivano in giudizio i fideiussori e la società, per chiedere il rigetto delle domande attoree per difetto dei presupposti di legge.
Con atto di intervento si costituiva in giudizio il creditore, divenuto titolare del credito in forza di un contratto di cessione, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla cedente.
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono: nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale; nella ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che l’atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Il Giudice osservava come, nel caso di specie, la prova del fatto che gli atti di disposizione fossero stati posti in essere dai fideiussori con la consapevolezza di ledere gli interessi dei creditori stava nel fatto che con i suddetti atti i convenuti fideiussori si fossero resi impossidenti, spogliandosi di tutti i beni di loro proprietà al fine di rendere impossibile la soddisfazione del credito.
In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Una volta prestata fideiussione a garanzia di un credito preesistente, i successivi atti dispositivi del fideiussore, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione di cui all’art 2901 c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare danno ai creditori, detta anche scientia damni.
Il giudice accertava che i suddetti atti fossero stati pacificamente posti in essere dai convenuti successivamente al sorgere del credito.
Il Tribunale ha quindi concluso, in conformità del disposto dell’art. 2901 c.c., che nel caso di specie è irrilevante la sussistenza del consiluim fraudis, ovvero la dolosa preordinazione dei contraenti nel porre in essere un atto lesivo dei diritti dei creditori, perché gli atti dispositivi del patrimonio sono successivi al sorgere del credito. Infatti è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unico requisito soggettivo per l’esercizio dell’azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. Civ. n. 17327/11).
Per tali motivi, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda revocatoria e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia nei confronti della banca degli atti dispositivi posti in essere dai fideiussori, condannandoli alla rifusione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista
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