È inammissibile la richiesta del consumatore che invochi, solo in comparsa conclusionale di un già proposto giudizio di opposizione all’esecuzione – da riqualificarsi, quanto alla deduzione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, in termini di opposizione tardiva al monitorio – il potere del giudice di valutare la vessatorietà delle clausole, di cui al contratto sotteso al giudizio monitorio, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia, grande sezione, del 17.05.2022, nelle cause riunite C639/19, SPV Project 1503 e C/831/19.
Con la predetta sentenza la Corte di Giustizia ha inteso derogare al principio dell’intangibilità del giudicato costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, al fine di garantire l’effettività della tutela del consumatore.
Il potere, però, riconosciuto al Giudice di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l’obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme processualcivilistiche, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano il nostro ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale ad esempio quello del contraddittorio e della certezza del diritto.
La Corte di Giustizia non ha inteso sovvertire le regole processuali nazionali del nostro ordinamento ma solo garantire al consumatore un vaglio giurisdizionale sulle clausole abusive nelle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo azionato contro il consumatore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore e, quindi, non sia stato sottoposto ad alcuna valutazione di legittimità da parte di un giudice.
L’eccezione di vessatorietà è formulata tardivamente nel giudizio di opposizione all’esecuzione, che è un ordinario giudizio di cognizione, costituisce domanda nuova non ammissibile in quanto tardiva.
In ogni caso, ove pure si volesse ritenere che il Giudice abbia un potere di ufficio di verifica della vessatorietà delle clausole, esercitabile in ogni stato e grado del giudizio, va esclusa la vessatorietà – in particolare relativa agli interessi moratori, allorquando, dalla documentazione versata in atti, risulti la regolare e puntuale sottoscrizione ad opera del cliente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., in tal modo assolvendosi all’onere della doppia sottoscrizione all’uopo prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall’altro contraente.
Devono pertanto ritenersi garantite quelle esigenze di conoscibilità delle clausole abusive che la normativa sui contratti tra consumatori ha inteso assicurare.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Maria Luisa Buono, con sentenza n. 2420 del 7 marzo 2023.
La pronuncia in commento s’inserisce nell’ampio dibattito giurisprudenziale apertosi all’indomani della rivoluzionaria sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, che ha recepito – tentando di adattarle al nostro ordinamento – le spinte provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria sulla ritenuta necessità di assicurare tutela al consumatore, a fronte di un’ingiunzione di pagamento non opposta, anche oltre il “giudicato”, allorquando le contestazioni sul diritto di credito attengano alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali.
La pronuncia dei Giudici di Lussemburgo aveva, infatti, affermato il seguente principio, sul quale le Sezioni Unite sono state chiamate a misurarsi:
“l’articolo 6, par. 1, e l’articolo 7, par. 1 della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.”
Tra le prime applicazioni di merito, la sentenza del Tribunale di Napoli inquadra i principi eurounitari nel corretto bilanciamento con le esigenze di certezza del diritto e contraddittorio, statuendo che, allorquando il consumatore abbia proposto un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (nel caso di specie, così il giudice ha riqualificato l’opposizione all’esecuzione spiegata sul presupposto della inesistente notificazione del decreto ingiuntivo) non può ritenersi estensibile la peculiare tutela prevista dalle Sezioni Unite per il diverso caso dell’ingiunzione non opposta.
Invero, la facoltà per il consumatore (ed il relativo onere) di allegare tempestivamente la vessatorietà quale motivo di opposizione preclude al Giudice di esercitare i propri poteri officiosi, ostandovi il giudicato implicito, che in tal caso appare insuperabile.
Infatti – osserva il Tribunale – l’estensione della tutela della CGUE anche in caso di giudicato, va conciliata con l’obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme processualcivilistiche, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano il nostro ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale ad esempio quello del contraddittorio e della certezza del diritto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
GRAVA SUL FIDEIUSSORE LA RIGOROSA PROVA DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE E DELLA RICORRENZA DI UN’INTESA ANTE-2002
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 28.04.2023 | n.6744
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno