Il professionista delegato, in quanto ausiliario del giudice dell’esecuzione, rappresenta pur sempre l’ufficio, partecipando alla iurisdictio nell’ambito dell’ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c., e nei limiti di quanto da essa previsto non può prendere posizione sulla fondatezza o meno dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., da chiunque proposta e anche nella fase sommaria, per di più instando per la condanna dell’opponente alle spese perché ciò costituisce un grave vulnus alla terzietà dell’intero ufficio stesso e ciò tanto più quando l’opposizione agli atti esecutivi trovi verosimile origine in un “errore” commesso dallo stesso professionista delegato e non si faccia questione circa la sua responsabilità e le conseguenze che per lo stesso professionista ne derivano.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., oltre al debitore esecutato, tutti i creditori sono litisconsorti necessari atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata.
Il professionista delegato non è parte del processo di opposizione e non deve essere evocato in giudizio.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Salvatore Sajia con l’ordinanza n. 16219 del 19 maggio 2022.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO NON HA FUNZIONE SOSTANZIALE
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Santa Spina | 30.06.2020 | n.622
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