In tema di responsabilità della banca, ovvero dell’erogatore del corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente – la possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo: ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della Dir. n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, l’erogatore di servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Scoditti, con l’ordinanza n. 13204 del 15 maggio 2023.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del cliente, il quale contestava gli addebiti effettuati sul conto corrente relativi al prelievo abusivo, in modalità telematica, da parte di ignoti di somme per ricariche di carte prepagate in quanto la corte territoriale ha violato la regola di riparto dell’onere della prova perchè ha addossato al cliente l’onere della prova della diligenza nel contegno di utilizzatore del sistema informatico, laddove invece spettava al prestatore del servizio di pagamento provare la riconducibilità dell’operazione al cliente.
Per tale motivo la Corte ha ritenuto che le conseguenze sfavorevoli del fatto rimasto ignoto (relativo al contegno del cliente) all’esito dell’istruzione della causa sono state erroneamente così fatte ricadere sul cliente anziché sulla banca per cui ha cassato la decisione, rinviando la controversia alla Corte di appello in diversa composizione, per una nuova sentenza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista
HOME BANKING – TRUFFA: IL CLIENTE NEGLIGENTE NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA BANCA
IL SOLO DISCONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI FRAUDOLENTE NON GIUSTIFICA LE RICHIESTE RESTITUTORIE
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 26.04.2022 |
LA POSSIBILITÀ DELLA SOTTRAZIONE DEI CODICI DEL CORRENTISTA, ATTRAVERSO TECNICHE FRAUDOLENTE, RIENTRA NELL’AREA DEL RISCHIO DI IMPRESA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. De Marzo | 03.02.2017 | n.2950
CONTRATTI BANCARIO HOME BANKING: L’OBBLIGO DI CONTROLLO IN CAPO ALLA BANCA RESPONSABILITA’
IN CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA HOME BANKING GRAVA SULL’ISTITUTO DI CREDITO IN QUALITÀ DI MANDATARIO L’ONERE DI IMPIEGARE SERVIZI E STRUMENTI IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SERVIZIO
Sentenza | Tribunale Verona | 02.10.2012
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