Segnalato dall’Avv. Marco Benucci del Foro di Roma
A norma dell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 615 c.p.c. (come introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 59/2016, convertito in legge n. 119/2016), è inammissibile l’opposizione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli art. 530, 552, 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Questo è il principio ribadito nella decisione del Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. Lauropoli in data 10maggio 2023 nell’ambito di un reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Il caso ha riguardato il tema della validità ai fini dell’esecuzione immobiliare del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo a fronte di una successiva scrittura privata di rinegoziazione.
Il debitore riteneva che il titolo esecutivo fosse venuto meno per effetto della rinegoziazione.
La contestazione veniva avanzata in corso di esecuzione sotto forma (irrituale) di “istanza di verifica del titolo esecutivo“.
Il Giudice dell’esecuzione, riqualificata l’istanza come opposizione all’esecuzione, ne disponeva il rigetto, essendo stata presentata dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita a norma dell’art. 530, 552 e 569 c.p.c., stante il disposto dell’art. 615, secondo comma, c.p.c. e, in seguito, tale decisione è stata confermata dal collegio.
L’art. 615, comma 2, c.p.c. individua nel momento di emissione della ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l’opposizione all’esecuzione.
Per tali motivi il Tribunale ha rigettato il reclamo con condanna alle spese.
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