Il disconoscimento formale della conformità della copia all’originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale.
Alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., per cui il disconoscimento della conformità della copia all’originale non contempla l’inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano, Rel. Vella Paola con la sentenza n. 24634 del 13 settembre 2021 ove si è evidenziato che il fallimento aveva genericamente disconosciuto le copie prodotte da un creditore senza evidenziare alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie medesime, nè indicando le peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi, con la conseguenza che il tribunale aveva errato nel ritenere efficace il disconoscimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VI È L’ONERE DI TEMPESTIVITÀ PREVISTO DALL’ART. 157, COMMA 2, C.P.C. IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE DOCUMENTALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Caponi | 24.02.2023 | n.5755
DISCONOSCIMENTO FOTOCOPIA: DEVE ESSERE TEMPESTIVO IN QUALSIASI TIPO DI GIUDIZIO
L’AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA È UN ATTO PUBBLICO E LA SUA CONTESTAZIONE ESIGE LA QUERELA DI FALSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 21.11.2019 | n.30318
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO
A FRONTE DI CONTESTAZIONI GENERICHE, NON SI DEVE PROPORRE ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573
IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DISCONOSCIUTO GENERICAMENTE È VALIDO ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
Ordinanza | Tribunale di Napoli – dott. Massimiliano Sacchi | 25.01.2016 |
DISCONOSCIMENTO FOTOCOPIE: NECESSITA’ DI DICHIARAZIONI CHIARE E SPECIFICHE
NON SONO AMMISSIBILI CONTESTAZIONI GENERICHE O ONNICOMPRENSIVE
Sentenza | Tribunale di Napoli – dott. Pietro Lupi | 19.07.2012 |
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