Il rapporto intercorrente tra l’istituto finanziatore e l’impresa beneficiaria del finanziamento ha natura privatistica mentre quello intercorrente tra l’impresa beneficiaria del finanziamento e la Banca che opera quale Fondo Pubblico di Garanzia ex L. 662/96 ha natura pubblicistica; le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possono incidere nella procedura esattoriale avviata dalla Banca che opera quale Fondo Pubblico di Garanzia.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Maria Federica Minervini, con la sentenza del 15 maggio 2023.
Nella fattispecie in esame, la Banca Alfa, operante quale Fondo Pubblico di Garanzia per le piccole e medie imprese ex L. 662/96, garantiva un’apertura di credito in c/c concessa all’Impresa Beta dalla Banca Gamma.
A seguito dell’inadempimento della correntista e della conseguente revoca degli affidamenti, la Banca Gamma escuteva la garanzia prestata dalla Banca Alfa (Fondo Pubblico di Garanzia), che si surrogava alla Banca Gamma avviando la procedura esattoriale nei confronti dell’impresa debitrice per ottenere la restituzione della somma escussa.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava all’Impresa Beta una cartella esattoriale con l’intimazione di pagamento.
L’impresa Beta, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Banca Gamma e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, proponendo opposizione all’esecuzione avverso la cartella esattoriale. A sostegno dell’opposizione l’Impresa Beta, tra le altre cose, deduceva l’insussistenza del credito in capo alla Banca Gamma a causa della illegittima applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali, oneri e commissioni di massimo scoperto non pattuiti, al rapporto di conto corrente.
Si costituivano in giudizio le convenute opposte contestando le pretese avversarie e, in particolare, la Banca Alfa chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in giudizio della Banca Gamma, quale beneficiaria della garanzia in questione, la quale si costituiva ritualmente chiedendo la reiezione delle domande avversarie.
L’opposizione proponeva, fra le altre, molteplici doglianze afferenti al rapporto di finanziamento sottostante alla garanzia prestata dal Fondo Pubblico di Garanzia, che hanno indotto il Tribunale a rivisitare l’inquadramento della disciplina dei finanziamenti agevolati ex L. 662/96.
Il Fondo Pubblico di Garanzia ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all’istituto mutuante, sicché le banche beneficiano di una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del finanziamento, in virtù di tale pubblica garanzia.
Qualora si verifichi, come nel caso di specie, l’inadempimento dell’Impresa, l’istituto di credito è tenuto a richiedere tempestivamente l’attivazione del Fondo e la liquidazione della perdita subita.
A seguito dell’accertamento dell’effettiva insolvenza dell’impresa e del pagamento, in favore della banca, della perdita accertata, il Fondo di Garanzia è surrogato ex lege nei diritti spettanti a quest’ultima nei confronti del beneficiario del finanziamento (e di eventuali fideiussori) per il valore dell’importo liquidato, ed è legittimato a recuperare il credito coattivamente avvalendosi della disciplina della riscossione mediante ruolo.
Alla luce di ciò, può operarsi una distinzione in ordine al rapporto intercorrente tra l’istituto finanziatore e l’impresa beneficiaria del finanziamento, e quello intercorrente tra l’impresa beneficiaria del finanziamento e il Fondo di Garanzia.
Alla luce di costante giurisprudenza, il primo di essi ha natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, mentre il rapporto tra il Fondo di Garanzia e il debitore finanziato è regolato dalla L. 662/96 e, in particolare, dall’art. 2 DM 18456/2005 in tema di surroga legale dell’ente finanziatore, rivestendo quindi natura pubblicistica.
In conclusione, chiarito che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possono incidere sulla procedura esattoriale, il Giudice rilevava la totale estraneità rispetto all’oggetto del giudizio dei motivi di censura sollevati da parte opponente relativi all’operatività del conto corrente, dovendosi semmai essere fatti valere nell’ambito di un diverso giudizio.
Ritenuta l’inammissibilità delle doglianze afferenti al rapporto privatistico, nonché respinta ogni altra censura, il Tribunale di Ancona, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la legittimità della cartella esattoriale impugnata, oltre a condannare la parte opponente al rimborso delle spese di lite.
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