In tema di garanzie reali, la variazione catastale, antecedente all’iscrizione ipotecaria, con una materiale trasformazione dell’immobile, comporta la nullità dell’ipoteca accesa sul subalterno soppresso e della relativa iscrizione, a mente dell’art. 2841 c.c. in quanto determina un’assoluta incertezza circa l’esatta individuazione dei beni colpiti da ipoteca.
Infatti, l’art. 2826 c.c. impone la specifica indicazione dell’immobile ipotecato: regola che costituisce logica conseguenza del principio di specialità di cui all’art. 2809 c.c., secondo il quale l’ipoteca deve essere iscritta su beni “specialmente indicati”.
L’art. 2841 c.c. sanziona con l’invalidità dell’iscrizione ogni situazione in cui l’inesattezza della stessa renda incerta l’identità dei beni gravati.
Non vale ad escludere l’incertezza dell’iscrizione ipotecaria anche nell’ipotesi in cui il professionista incaricato di redigere la certificazione ex art. 567 c.p.c. per l’esecuzione sia riuscito ad identificare i beni ipotecati, né dalla descrizione del bene ipotecato contenuta nell’atto di costituzione di ipoteca, né tantomeno dal fatto che il concedente l’ipoteca non era proprietario di altri beni e che aveva chiaramente manifestato la volontà di ipotecare per intero il proprio immobile.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Morsiani, con la sentenza 1156 del 24 maggio 2023.
La predetta pronuncia è stata resa nell’ambito di un’impugnazione relativa ad un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2 comma c.p.c. proposta avverso un procedimento di esecuzione immobiliare nel quale il notaio era stato condannato al risarcimento danni per responsabilità professionale per aver iscritto erroneamente l’ipoteca volontaria su subalterni soppressi.
In particolare, il Collegio, dopo aver chiarito che l’errata indicazione degli estremi catastali – in quanto idonea ad escludere la possibilità di individuare con certezza, nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza, i beni ipotecati – determina l’invalidità dell’ipoteca, pertanto, dichiarando infondati anche gli altri motivi di impugnazione, ha rigettato il gravame.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL GIUDICE PUÒ ORDINARE AL CREDITORE LA RETTIFICA CON L’INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI ATTUALI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Mario Ciccarelli | 09.05.2022 | n.4504
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