L’accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae.
Analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità del pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Pertanto, la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile – e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante – non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi, dell’art. 1888 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione Pres. Manna – Rel. Falaschi, con l’ordinanza 10472 del 19 aprile 2023, nell’ambito di una controversia nella quale era stato trasferito a titolo fiduciario un immobile ove il fiduciario aveva sottoscritto dichiarazione unilaterale in merito alla intestazione fittizia ed era stato domandato giudizialmente il ritrasferimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE SEZIONI UNITE FANNO INVERSIONE DI ROTTA RISPETTO A QUANTO SINO AD ORA PRONUNCIATO DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Manna – Rel. Giusti | 06.03.2020 | n.6459
PACTUM FIDUCIA E OPPONIBILITA’ AI CREDITORI – LIMITI
IL PACTUM È INOPPONIBILE AI TERZI CHE HANNO ISCRITTO IPOTECA GIUDIZIALE IN DATA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DEL FIDUCIANTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | 25.10.2013 | n.24166
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pactum-fiducia-e-opponibilita-ai-creditori-limiti
PACTUM FIDUCIA E OPPONIBILITA’ AI CREDITORI – LIMITI
IL PACTUM È INOPPONIBILE AI TERZI CHE HANNO ISCRITTO IPOTECA GIUDIZIALE IN DATA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DEL FIDUCIANTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | 25.10.2013 | n.24166
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