In tema di spese processuali, poiché l’esecuzione forzata costituisce un autonomo processo rispetto a quello di cognizione ed il precetto è atto prodromico all’esecuzione, ai fini dell’individuazione delle tariffe forensi applicabili non rileva che il titolo esecutivo sia stato formato nella vigenza D.M. n. 127 del 2004, assumendo piuttosto rilievo, al fine della determinazione delle spese, ivi comprese quelle liquidate nell’atto di precetto, il momento in cui l’atto di intimazione è stato formato e notificato.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Condello, con la sentenza n. 14830 del 26 maggio 2023.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso presentato da un creditore che riteneva, diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, che i compensi liquidati nell’atto di precetto fossero riferiti a prestazioni accessorie alla sentenza pubblicata nel 2006, quindi sotto la vigenza del D.M. n. 127 del 2004; conseguentemente, tale normativa doveva essere considerata applicabile anche per la liquidazione dei compensi professionali dell’atto di precetto afferenti al titolo esecutivo formatosi prima dell’entrata in vigore dei parametri forensi di cui al D.M. n. 140/12.
La suprema Corte, affermando il principio supra esposto, ha rigettato il ricorso, evidenziando che i nuovi parametri del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DOPPIO PRECETTO PER SPESE LEGALI: INTEGRA L’ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
È UNA CONDOTTA CONCRETANTE IN ECCESSO DEGLI STRUMENTI PROCESSUALI IN DANNO DEL DEBITORE IN FASE ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Guizzi Gaime | 14.11.2022 | n.33443
PRECETTO PER SOMMA ECCEDENTE QUELLA DOVUTA: QUALI CONSEGUENZE SULLE SPESE DI LITE?
È ILLEGITTIMA LA CONDANNA DELL’OPPONENTE ALLA RIFUSIONE DELLE STESSE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti | 11.10.2016 | n.20374
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