In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore procedente, e che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.
In tale contesto, i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Il fondo patrimoniale è astrattamente opponibile ai creditori, atteso che la sola prova della sua costituzione volta ad impedire le azioni esecutive sui bei compresi nel fondo, non è sufficiente ad evitare l’esecuzione.
Ricade in capo al debitore l’onere della prova circa estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Rieti, Giudice Barbara Vicario, con la sentenza n. 164 dell’11 aprile 2023.
Con atto di citazione, il garante e legale rappresentante di una società debitrice nei confronti di una banca conveniva la medesima creditrice, contestando la violazione degli artt. 169 e 170 c.c. e l’illegittimità della iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 2875 e 2876 c.c.
Si costituiva la banca, chiedendo il rigetto della domanda attorea per l’infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversaria.
Analizzate le istanze delle parti, il Tribunale ha ritenuto che la prova della sussistenza delle condizioni che impediscono la pignorabilità dei beni conferiti al fondo deve essere fornita dall’opponente che dovrà preventivamente allegare e provare quali siano i titoli dai quali sorgono le singole obbligazioni ed il contesto nell’ambito del quale sono state contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all’esclusione, anche in via presuntiva, della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, fatta sempre salva la necessità che ricorra l’ulteriore elemento della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneità.
Pertanto il Giudice, ritenendo infondata la domanda attorea, ha condannato il garante/debitore rigettando la domanda e ponendo a suo carico le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA FONDO PATRIMONIALE: SE ANTERIORE AL SORGERE DEL CREDITO È SUFFICIENTE IL DOLO GENERICO
IRRILEVANTI LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA PARTECIPATIO FRAUDIS DEL TERZO
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel Boiano | 22.05.2023 | n.834
FONDO PATRIMONIALE: I BENI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI IPOTECA
LE OBBLIGAZIONI DEVONO ESSERE ASSUNTE PER ESIGENZE FAMILIARI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. De Stefano- Rel. Valle | 23.07.2021 | n.21184
FONDO PATRIMONIALE: L’ONERE DELLA PROVA NON È INVERTITO
IMPIGNORABILE SE IL CREDITO PER CUI SI PROCEDE È SOLO INDIRETTAMENTE DESTINATO ALLA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE FAMILIARI DEL DEBITORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Solaini | 27.04.2020 | n.8201
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