Configura frazionamento abusivo il caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti”: ciò, quantomeno, tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l’esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio, salvo che l’attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata.
Non va, quindi, enfatizzato il fatto che il compenso scaturisse da un incarico distinto dagli altri, venendo tutte le singole pretese, azionate separatamente, ad inscriversi nell’ambito di un rapporto che le parti avevano pattiziamente disciplinato in modo uniforme nei contenuti economici e nell’ambito di una relazione continuativa ed unitaria, come confermato proprio dall’adozione di un’unica convenzione valevole sia per il passato, che per il futuro.
Il Giudice è tenuto ad eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento e a verificare se e in che misura l’introduzione di più cause, con la proposizione di altrettanti ricorsi per decreto ingiuntivo per ciascun credito, avesse aggravato i costi complessivi del giudizio, inclusi quelli della fase monitoria, avendo la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione l’effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. D’Ascola – Rel. Carrato, con l’ordinanza n. 16508 del 12 giugno 2023.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato l’abusivo frazionamento del credito, già riconosciuto dal Tribunale per effetto della proposizione di 250 ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa, proposti da uno studio legale associato verso la medesima compagnia assicurativa.
Gli Ermellini hanno valorizzato l’esistenza di un accordo di fissazione dei compensi, sia per gli incarichi futuri, che per quelli pregressi (fatturati successivamente), chiarendo che tale convenzione dava conto della riconducibilità delle singole prestazioni ad una relazione unitaria.
Riconosciuto l’abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell’unitarietà sostanziale e fattuale del rapporto in cui si inscrivevano i singoli incarichi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso incidentale presentato dalla compagnia assicurativa con il quale si rilevava il mancato intervento del giudice nell’eliminare gli effetti dovuti al riconoscimento dell’abusività dell’intervenuto frazionamento del credito, soprattutto sul piano delle spese processuali interamente compensate tra le parti.
Per effetto di tale accoglimento, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio al Tribunale in composizione monocratica, dovendosi escludere la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede (art. 92 c.p.c., comma 1, e art. 88 c.p.c.), previa eventuale revoca degli emessi decreti ingiuntivi, al fine di eliminare definitivamente gli effetti dell’abusivo frazionamento del credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DOPPIO PRECETTO PER SPESE LEGALI: INTEGRA L’ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
È UNA CONDOTTA CONCRETANTE IN ECCESSO DEGLI STRUMENTI PROCESSUALI IN DANNO DEL DEBITORE IN FASE ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Guizzi Gaime | 14.11.2022 | n.33443
È ILLEGITTIMA LA SCOMPOSIZIONE DEL CREDITO PER L’AVVIO DI PIÙ PROCEDURE ESECUTIVE
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEL CREDITO, SE NON GIUSTIFICATO DA PARTICOLARI ESIGENZE DI EFFETTIVA TUTELA DEL CREDITO A DANNO DEL DEBITORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 09.04.2013 | n.8576
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