In tema di controllo sull’abusività delle clausole, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, del 17/05/2022) ha affermato che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest’ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina Eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d’ufficio. In altri termini, quanto meno il giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto si estende alle questioni in tema di tutela del consumatore, in quanto assicurata come inderogabile dalla disciplina Eurounitaria, ma se e solo se espressamente e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate ed esplicitamente sottoposte al consumatore medesimo.
Coerenziando la suddetta pronuncia con i principi interni, le Sezioni Unite hanno ritenuto che se il debitore ha proposto opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).
In tal modo la ratio della decisione può identificarsi nell’esclusione della ritrattabilità, in sede esecutiva e di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, in ordine al quale sia mancata una disamina anche ufficiosa dell’abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando rimessa la questione al giudice dell’opposizione ultratardiva al titolo stesso, unico competente a conoscerne il fondo; piuttosto rimanendo devoluto al giudice dell’esecuzione un sommario controllo sull’abusività o meno delle clausole, restando pur sempre circoscritto il suo potere di delibazione di questioni di merito cognitivo al limitato fine della prosecuzione e definizione del processo esecutivo, ma con necessaria devoluzione alla sede propria del giudice dell’impugnazione al titolo giudiziale del fondo della questione e del potere di sospensione dell’esecutività del titolo.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. III, Pres. Rel. De Stefano, con sentenza n. 15324 del 31 maggio 2023 la quale, dovendo dichiarare inammissibile il ricorso, ha precisato che non era possibile dedurre, in applicazione della predetta sentenza a Sezioni Unite, alcun principio di diritto, come invece richiesto dal Procuratore Generale.
Per la Suprema Corte, infatti, nella fattispecie oggetto di ricorso si sarebbe dovuta valutare la modalità concreta di operatività dell’innovativa eppure ineludibile translatio quando essa non sia stata disposta nè dal giudice dell’esecuzione, nemmeno quale giudice della fase sommaria della relativa opposizione, nè nel corso di quest’ultima, via via fino al giudizio di legittimità.
Tuttavia, dal momento che l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., non deve avere “un carattere meramente esplorativo o preventivo”, gli Ermellini hanno ritenuto che non potesse darsi seguito ad alcuna attività di ulteriore rimodulazione della disciplina processuale, quale quella che si sarebbe avuta in applicazione dell’art. 363 c.p.c. e per di più in un settore di recente intervento delle Sezioni Unite, in base esclusivamente ad evenienze che devono qualificarsi – per i vizi di formazione del ricorso – ipotetiche o frutto di supposizioni.
Per questa ragione, il Supremo Collegio ha ritenuto che fosse preclusa la pronuncia di un principio di diritto nell’interesse della legge, affermando che la pure cospicua questione possa essere invece affrontata in presenza di un ricorso che consenta di ritenerla pertinente alla fattispecie e non affetto da un’inammissibilità tale da privare la Corte di identificare con affidabile sicurezza i connotati della fattispecie da regolare.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi Pubblicati in Rivista:
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno