In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38, comma 2, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, nè posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 14000 del 22 maggio 2023, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Banca avverso il decreto del Tribunale che respingeva l’opposizione presentata dalla medesima avverso lo stato passivo del fallimento.
Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, rilevando che la mancata specificazione dell’ISC non è causa di invalidità del contratto di mutuo fondiario, non essendo essa richiesta a pena di nullità nella sezione III delle Istruzioni della Banca d’Italia, e ha respinto il ricorso incidentale del Fallimento, che invece lamentava che il tribunale non avesse ritenuto nullo il contratto in ragione del superamento (o meglio, della mancanza di prova del non superamento) dei limiti di finanziabilità di cui all’art. 38 T.U.B.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: LE SS.UU. ESCLUDONO LA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
IL SOVRAFINANZIAMENTO NON VIOLA NORME IMPERATIVE
Sentenza | Corte di Cassazione a SS.UU., Pres. Raimondi – Rel. La Morgese | 16.11.2022 | n.33719
MUTUO FONDIARIO: VA PROVATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ IMPOSTO EX ART. 38 TUB
LA PRODUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DELLA PERIZIA È PRECLUSIVA DI UN APPOSITO APPROFONDIMENTO PERITALE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giud. Arianna Lo Vasco | 14.03.2022 | n.256
LE FIDEIUSSIONI PRESTATE DA SOCIETÀ SEMPLICI O DA PERSONE FISICHE SONO IRRILEVANTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Fidanzia | 04.04.2022 | n.10788
LA NORMA È RICONDUCIBILE AD UN INTERESSE PUBBLICO SUPERIORE CIOÈ LA STABILITÀ DEL MERCATO ATTRAVERSO LA STABILITÀ DEL SINGOLO MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. De Stefano | 28.06.2019 | n.17439
NON SI APPLICA ANALOGICAMENTE L’ART. 654 CPC, CO. 2 STANTE L’ESENZIONE ART. 41, CO 1 TUB
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini | 06.04.2022 | n.11242
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